Residenza e variazioni di indirizzo

A partire dal 9 maggio 2012, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 9/2/2012 n. 5, convertito in Legge n. 35/2012, sono state introdotte nuove disposizioni relative alle modalità di effettuazione e presentazione delle dichiarazioni anagrafiche (per le iscrizioni con provenienza da altro Comune; per le variazioni di indirizzo all’interno del Comune e per la cancellazione per l’estero).

Per effettuare le dichiarazioni di cui all’art. 13 c.1 lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, occorre compilare il modulo di Dichiarazione di residenza predisposto e pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno.
Tale modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e che deve essere sottoscritto anche da tutti i componenti maggiorenni della famiglia, con allegata copia di un documento di identità valido, sia del richiedente che degli altri componenti della famiglia, potrà essere presentato all’Ufficio Anagrafe con una delle seguenti modalità:

  • direttamente allo sportello durante gli orari di apertura al pubblico
  • per raccomandata
  • per fax
  • per via telematica

La trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1.  che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
  2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
I cittadini stranieri devono altresì allegare alla dichiarazione la documentazione indicata nell’ allegato A – Elenco documenti per cittadini extra comunitari  o B – Elenco documenti per cittadini comunitari a seconda del Paese di origine, nonché la documentazione necessaria – in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti – ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con gli altri componenti della famiglia.
Con l’entrata in vigore dell’art.5 del decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014 convertito nella legge 23 maggio 2014, n.80, ai fini della ricevibilità della dichiarazione di residenza, è necessario altresì dichiarare di essere legittimamente in possesso dell’alloggio, specificarne  il titolo e corredare la dichiarazione delle informazioni necessarie per la verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe.
Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, l’Ufficiale d’Anagrafe registra la dichiarazione ricevuta. Nei successivi 45 giorni, effettua gli accertamenti relativi alla verifica della dimora abituale e dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno relativa ai cittadini stranieri. In caso di esito negativo, o di verificata assenza dei requisiti, l’Ufficiale d’Anagrafe procede al ripristino della posizione anagrafica con la successiva decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e alla segnalazione della dichiarazione mendace all’autorità di Pubblica sicurezza.

Avvertenze
  1. Tutti i campi obbligatori (con 1 asterisco)  devono essere compilati.
  2. Devono essere apposte le firme del dichiarante e di tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la residenza  unitamente al dichiarante.
  3. Deve essere allegata la copia non autenticata di un documento di riconoscimento di tutti i firmatari.
  4. I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea devono allegare la documentazione relativa alla regolarità del soggiorno (vedi allegato A).
  5. I cittadini dell’Unione Europea devono allegare la documentazione di cui all’allegato B solo se provenienti dall’estero.
  6. Il modulo deve essere compiltao in modo  leggibile.
  7. Ai possessori di patente di guida e/o intestatari   di veicoli immatricolati in Italia si suggerisce di compilare le sezioni contenenti tali dati (indicati con 3 asterischi) anche se non obbligatori, per consentire l’aggiornamento dell’indirizzo sulle patenti e sui libretti di circolazione.
  8. Qualora il cambio di residenza o di indirizzo riguardi anche un minore, se fra i firmatari del modulo allegato non sono ricompresi entrambi i genitori, inviare l’assenso dell’altro genitore non firmatario (allegato C – Assenso al trasferimento dell’altro genitore) unitamente alla copia non autenticata di un suo documento di riconoscimento, in caso non sia possibile inviare tale assenso, inviare il modelloallegato D (Dichiarazione di residenza dell’altro genitore). La dichiarazione mancante di uno dei requisiti dei punti da 1 a 4 non sarà accolta. I cittadini stranieri hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale d’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso/carta di soggiorno.  Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso/carta di soggiorno comporta la cancellazione dall’anagrafe. Nella fase di rinnovo non vi è decadenza dall’iscrizione anagrafica.

Gli indirizzi di riferimento dell’Ufficio Anagrafe sono i seguenti:

Comune di Gaiole in Chianti – Ufficio Anagrafe – Via B. Ricasoli 5 – 53013 Gaiole in Chianti
Fax: 0577/744740
E-mail:  sportelloanagrafe@comune.gaiole.si.it

ALLEGATI

Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea

Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea

Assenso al trasferimento altro genitore

Dichiarazione residenza altro genitore

Pagina aggiornata il 02/11/2023

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