Pubblicazione di matrimonio

La “pubblicazione di matrimonio” e’ il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rendendo “pubblica”  l’intenzione degli sposi con l’affissione dell’atto di pubblicazionein apposito spazio   all’esterno della casa comunale.
La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.

Il procedimento si divide in tre fasi:

  1. Avvio della pratica di matrimonio. La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente – o tramite persona che da essi ha ricevuto l’incarico con procura speciale – all’Ufficio di Stato Civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro di culto (completa del decreto di nomina del Ministro da parte del Ministero dell’Interno).
  2. Istruttoria. La documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d’ufficio presso i comuni di nascita e di residenza. Per situazioni particolari vedi “Documentazione da presentare”.
  3. Esposizione delle pubblicazioni. Completata l’acquisizione della documentazione necessaria, l’Ufficiale di Stato Civile provvede all’esposizione delle pubblicazioni presso l’apposito spazio della Casa Comunale e a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dello/a sposo/a, se diverso da Gaiole in Chianti.

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi.


Validità
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l’apposita delega.


Requisiti

  • Essere maggiorenni;
  • per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso.

Documentazione necessaria
Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d’ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:

  • la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di Culto (completa del decreto di nomina del Ministro da parte del Ministero dell’Interno),  in caso di matrimonio religioso;
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c.);
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età.

Tempi di rilascio
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.


Costo e modalità di pagamento
L’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 (€ 32,00 se uno degli sposi non è residente a Gaiole in Chianti e si rende quindi  necessario procedere alla richiesta di pubblicazione ad altro Comune o all’estero).

Pagina aggiornata il 22/03/2024

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