Riconoscimento cittadinanza a stranieri di ceppo italiano

La prole nata all’estero da padre cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana (L. n. 555 del 13 giugno 1912). Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre, di nostri emigrati, siano investiti della cittadinanza italiana.

Questa eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglie d’antica origine italiana nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all’epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata (sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 Corte Costituzionale).
Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.


Requisiti
Essere discendenti di italiani emigrati all’estero.


Come presentare domanda

  • Residenti all’estero
    Lo straniero d’origine italiana, residente all’estero, deve rivolgersi all’Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all’estero.
  • Residenti in Italia
    Lo straniero d’origine italiana, residente legalmente nello Stato che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di residenza.
  • Residente nel Comune di Gaiole in Chianti

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana con allegata la documentazione, va indirizzata al Sindaco del Comune di Gaiole in Chianti – Ufficio dello Stato Civile e deve essere presentata al Protocollo Generale, con marca da bollo di valore corrente (art. 5 DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e succ. modif.).

La firma non va autenticata. Il richiedente deve sottoscrivere la domanda ed allegare la fotocopia non autenticata di un documento d’identità personale, oppure sottoscrivere la domanda davanti al dipendente addetto al procedimento presso l’ufficio di stato civile. (art. 38 D.P.R. 445/2000).


Documentazione da presentare
Il cittadino straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti (circ. Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8 aprile 1991):

  1. estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque, (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);
  2. atti di nascita (*) muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio (*) dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. atto di morte (*) dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana;
  5. atti di matrimonio (*) dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  6. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l’avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato. (**). Se l’ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato;
  7. certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato (ai termini dell’art. 7 Legge 13.6.1912 n. 555 e/o dell’art.11 Legge 5.2.1992 n.91) (sarà acquisito direttamente dall’ufficio competente al procedimento);
  8. certificato di residenza (sarà acquisito direttamente dall’ufficio competente al procedimento);

L’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata.

(*) Nota bene: si ribadisce chè è necessario produrre copie integrali e non estratti per riassunto degli atti di stato civile formati all’estero, al fine di dimostrare con certezza l’esistenza degli elementi utili alla definizione del procedimento.
(**) Per quanto riguarda il documento richiesto al punto 5, si precisa che nell’ipotesi che l’avo italiano, a suo tempo emigrato in Argentina, abbia acquistato per naturalizzazione la cittadinanza argentina, è necessario che oltre a detto documento sia prodotta in copia conforme (legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme ufficiali), la “sentenza con la quale gli è concessa la cittadinanza argentina, poiché la data di arruolamento riportata nel predetto documento, è spesso posteriore, anche di molti anni, alla data di effettiva concessione”.

Atti provenienti dall’Argentina
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con Legge 22 novembre 1988 n. 533), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di “Apostille”), saranno soggetti a controllo di autenticità (art. 6 ultimo periodo dell’accordo).

ALLEGATI

Riconoscimento cittadinanza a stranieri di ceppo italiano

Pagina aggiornata il 02/11/2023

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