L’Unione Civile può essere costituita da due persone, italiane o straniere, maggiorenni dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela, che devono presentare congiuntamente all’Ufficiale di stato civile del Comune di loro scelta la richiesta di unione.

Nella richiesta, fatta di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, le parti dichiareranno di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere maggiorenni e dello stesso sesso;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile;
  • essere capaci di intendere e volere;
  • non essere stati condannati, per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte, ai sensi dell’art. 88 del Codice civile.

Inoltre, effettueranno la scelta del regime patrimoniale e potranno (ma questa è solo una possibilità offerta alle parti, non un obbligo) scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la sola durata dell’unione.

La parte che modifica il proprio cognome, dichiarerà se sostituirlo con quello scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Il cittadino straniero, che intende costituire unione civile in Italia, deve presentare all’Ufficiale di stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che nulla osta all’unione civile.

L’Ufficiale di stato civile, unitamente alle parti, sottoscriverà il processo verbale nel quale verrà indicata la data in cui intenderanno presentarsi per la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Nella data decisa dalle parti, avverrà la vera e propria costituzione dell’unione civile davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato).

La data e l’orario devono essere concordati con il servizio matrimoni dell’Ufficio di Stato Civile, che fisserà l’appuntamento secondo le disponibilità.

La coppia deve presentarsi nel giorno e nell’ora prestabiliti con due testimoni maggiorenni (anche parenti dei nubendi) muniti di valido documento d’identità.


Matrimoni e/o unioni civili contratti all’estero tra persone dello stesso sesso
Anche i cittadini dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all’estero matrimonio o unione civile, potranno ottenerne il riconoscimento in Italia e la trascrizione del loro atto di matrimonio/unione civile nel Registro delle Unioni Civili.

I cittadini potranno rivolgersi o all’Autorità diplomatica italiana del paese di formazione dell’atto stesso (che provvederà a inoltrare l’atto all’Ufficiale di Stato Civile), oppure consegnarlo direttamente all’ufficio matrimoni.

Tale documento dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

Le persone, che hanno già contratto all’estero matrimonio/unione civile, non potranno ripetere il procedimento in Italia.

Pagina aggiornata il 02/11/2023

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