Assegno di maternità

L’assegno di maternità concesso dal Comune tramite l’Inps è riconosciuto a coloro che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso e che hanno un valore ISEE che non supera una certa soglia.

Requisiti per accedere
L’assegno di maternità può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a:
1. che risiede nel Comune di Gaiole in Chianti;
2. che non beneficia di nessuna indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o che percepisce un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso, come previsto ai sensi dell’art. 74 Dlgs. 151/2011;
3. con valore ISEE per le nascite, ingresso in famiglia per le adozioni o per affidamento preadottivo, inferiore o pari a euro 17.416,66. Se i genitori del minore non sono coniugati tra loro e non sono conviventi è necessario presentare l’Isee minorenni.
4. cittadina italiana o comunitaria o appartenente a Pesi Terzi in qualità di cittadina:
– titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
– familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
– rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti
– titolare della protezione sussidiaria
– cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari
– titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014
– che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti
– apolide, i suoi familiari e superstiti
ISEE
Al momento della presentazione della domanda l’attestazione ISEE deve essere in corso di validità.
A seguito della riforma dell’ISEE, l’assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Termini di presentazione della domanda
La  domanda va fatta entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo. Il termine per presentare o apportare eventuali  integrazioni (salvo nel caso di attesa di permesso di soggiorno valido ai fini dell’istruttoria della domanda stessa) non può superare i sei mesi dalla nascita del minore o dell’ingresso di questi per adozione o affidamento preadottivo, pena il rigetto della domanda.

Documentazione da allegare in copia alla domanda

  • Attestazione ISEE in corso di validità.
  • Copia di un proprio documento di identità in corso di validità.
  • Copia permesso di soggiorno (solo per i cittadini stranieri)

Domanda assegno di maternità

Pagina aggiornata il 03/11/2023

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