Permesso a costruire

CHE COSA E’

Trattasi di titolo abilitativo rilasciato dall’ Amministrazione comunale dietro presentazione di una istanza secondo il modello predisposto dall’Ufficio nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

QUANDO

  1. Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
    a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 e 136;
    b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore;
    b-bis) installazione dei manufatti per l’attività agricolo amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 78;
    b-ter) l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettere a) e b);
    c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
    d) la realizzazione d’infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato , ivi compresa l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 259/2003;
    e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
    f) la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
    g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente;
    h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
    1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
    2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
    3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente;
    4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i).
    i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice;
    l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume;
    m) le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato
  2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA , oltre alle fattispecie di cui all’articolo 23, comma 01 del D.P.R. 380/2001, i manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a) ed e) gli interventi di cui al comma 1, lettere g) ed h), ove non ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, ai fini procedimentali si applica la disciplina di cui all’articolo 145, restando comunque ferme le sanzioni penali previste dal D.P.R. 380/2001
  3. Per le opere pubbliche dei comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.
  4. Sono soggette a permesso di costruire le varianti in corso d’opera diverse da quelle di cui all’articolo 135, comma 3, e articolo 143.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Deve essere presentata apposita istanza compilando in ogni sua parte  il modello unificato regionale scaricabile al seguente link:

http://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita-edilizia

La richiesta è a firma del proprietario dell’immobile su cui si interviene o di chi altro abbia titolo ai sensi di legge e dovrà essere presentata corredata da dichiarazioni, elaborati grafici, relazioni e documentazione fotografica a firma di tecnico abilitato così come meglio specificato nell’allegato al REI “Elaborati di progetto”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • art. 134 della L.R. 65/2014
  • art. 10 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380

Pagina aggiornata il 03/11/2023

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