S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività

CHE COSA E’
Trattasi di Segnalazione di inizio attività da presentare all’ Amministrazione comunale dietro presentazione dell’apposito  modello unificato approvato dalla Regione Toscana nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

QUANDO

Gli interventi  soggetti a SCIA, sono:

  1. le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere;
  2. fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 98;
  3. le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;
  4. le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;
  5. fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire]
Sono inoltre soggetti a SCIA:
  1. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, comma 1, lettera b);
  2. fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d’uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
  3. fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio;
  4. fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 2, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
  5. gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale;
    • e-bis) i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 98;
    • e-ter) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;
  6. [l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a)];
  7. l’installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 78;
  8. l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6-quater, della L.R. 3/1994, negli appostamenti fissi per l’attività venatoria autorizzati ai sensi della medesima legge regionale;
  9. le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della L.R. 39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 143, sono altresì realizzabili mediante SCIA, previa sospensione dei lavori, le varianti in corso d’opera ai permessi di costruire aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 2, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

3-bis. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, soggetta a SCIA, è disciplinata dall’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) 4. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità ed in particolare qualora:

4. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità ed in particolare qualora:

  1. l’esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del Codice;
  2. gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
  3. gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 143 del Codice, alle prescrizioni oppure alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla parte III, titolo II del D.Lgs. 152/2006.

5. In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g). In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia resta comunque soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 200

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Deve essere presentato  all’Amministrazione comunale l’apposito modello unificato a livello regionale scaricabile al seguente link:

http://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita-edilizia

La Segnalazione di inizio Attività è a firma del proprietario dell’immobile su cui si interviene o di chi altro abbia titolo ai sensi di legge,  dovrà essere presentato compilato in ogni sua parte corredato degli elaborati grafici, relazioni e documentazione fotografica a firma di tecnico abilitato così come meglio specificato nell’allegato al REI “Elaborati di progetto”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • art. 135 della L.R. 65/2014
  • art. 22 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380

Pagina aggiornata il 03/11/2023

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