Addizionale Comunale Irpef

L’addizionale comunale, analogamente a quella regionale, è stata istituita dal D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998 come tributo finalizzato alla progressiva autonomia finanziaria degli enti locali, e pertanto destinato ai singoli comuni.

Si tratta di una imposta addizionale all’IRPEF che segue i criteri giuridici ed applicativi di tutte le imposte sul reddito delle persone fisiche, coincidendo con esse nelle scadenze e nelle modalità di versamento.

Come l’IRPEF, è una imposta che ha come presupposto “il possesso di redditi rientranti in una delle categorie stabilite dalla legge” : ha pertanto le caratteristiche di imposta personale, in quanto gravante sul reddito del singolo contribuente, e di imposta diretta, che colpisce cioè la capacità contributiva nella sua immediata manifestazione di ricchezza (il possesso di un immobile, il realizzarsi di un reddito, ecc).

L’addizionale è dovuta infatti dalle persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello stato, sulla base dei redditi prodotti nell’anno solare, mentre ne sono esclusi gli altri soggetti, quali enti o società.

E’ opportuno ricordare che, pur trattandosi di un tributo il cui destinatario è l’ente locale, il potere del comune sulla gestione del prelievo è alquanto ridotto, trattandosi di imposte riscosse dall’amministrazione finanziaria, unitamente a tutto il gettito IRPEF, e soltanto in seguito ridistribuite ai singoli comuni. Non si può pertanto parlare di tributo locale in senso proprio, ma piuttosto di prelievo con le caratteristiche del tributo erariale, seppure trasferito, per la quota di competenza, all’ente territoriale (in questo caso, il comune).

CHI DEVE PAGARE

Essa è dovuta al comune nel quale icontribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale. E’ calcolata applicando l’aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto degli oneri deducibili riconosciuti.

L’ADDIZIONALE PER I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’addizionale è trattenuta dai sostituti d’imposta. L’importo è indicato nella certificazione unica (CUD) rilasciata dallo stesso sostituto.

L’ACCONTO ED IL SALDO

L’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Finanziaria 2007”), prevede che l’addizionale comunale all’IRPEF venga versata in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell’IRPEF.
L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale, ottenuta applicando l’aliquota stabilita dal Comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale al reddito imponibile dell’anno precedente. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo.
Il saldo viene invece determinato con le operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate.

MODALITA’ DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI PRIVATI

I soggetti privati effettuano il versamento dell’addizionale comunale IRPEF, in acconto ed a saldo, tramite il mod. F24, utilizzando i codici tributo individuati dall’Agenzia delle Entrate (vedi collegamenti sottostanti), associati al codice catastale del comune, che per Firenze è D612.

MODALITA’ DI VERSAMENTO PER GLI ENTI

Gli Enti individuati nelle tabelle A e B allegate alla Legge 29 ottobre 1984, n.720, effettuano il versamento tramite Banca d’Italia, con le modalità operative definite dal decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n.19665/2007 del 5 ottobre 2007.

Pagina aggiornata il 06/11/2023

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