L’attività agrituristica in Toscana

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con l’attività agricola (come definita dal citato art. 2135 C.C.) che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla vigente normativa (L.R. n.30/2003 smi e regolamento attuativo 46/R/2004 smi; i testi normativi sono reperibili sul sito della Regione Toscana).

Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla L.R. Toscana 30/2003 e s.m.i.:

  1. dare alloggio in appositi locali aziendali;
  2. ospitare i campeggiatori in spazi aper ti;
  3. organizzare attività didattiche, divulgative,
    culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso
    culturale, ricreative, di pratica sportiva, di
    escursionismo e di ippoturismo, sociali e di
    servizio per le comuni tà locali, riferite al mondo
    rurale;
  4. sommini s t rare pasti, aliment i e bevande,
    degus taz ioni e assaggi e organizzare eventi
    promoz ionali, utilizzando prodotti aziendali,
    integrati da prodot ti delle aziende agricole locali,
    nonché da prodot ti di origine e/o certificati
    toscani, nel rispet to del sistema della filiera corta.
    (14)
  • 2 bis. Per fattorie didat tiche si intendono le
    attività didattiche ed educative rivolte agli studenti
    delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre
    tipologie di soggetti interessati, svolte dalle
    impres e agricole. (64)
  • 2 bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di
    sogget t i interessati sono realizzate nell’ambi to di
    proget t i educativi promossi da istituti scolastici,
    univer sità, organizzazioni professionali agricole ed
    altre associazioni. (65)
  • 2 ter. Il regolamento di attuazione disciplina le
    modalità per l’organiz zazione e lo svolgimento delle
    attività di cui ai commi 2 e 2 bis. (15)

In ottemperanza alle ultime modifiche della legge regionale, in vigore dal 15 Aprile 2010, si indica qui di seguito, in breve, il nuovo iter necessario all’apertura ed alle modifiche dell’attività, con la creazione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale:

  • compilazione della relazione agrituristica all’interno della DUA (tramite l’agenzia regionale ARTEA sul sito www.artea.toscana.it);
  • creazione della UPI (Unità produttiva integrativa di reddito) con classificazione “Agriturismo” collegata all’UTE di riferimento;
  • compilazione della SCIA (in allegato il modello regionale
    NB  per la compilazione vedasi nuove modalità di trasmissione telematica tramite portale regionale STAR, alla pagina SUAP – Sportello Unico Attività Produttive del presente sito;
  • invio di relazione/DUA e SCIA al Comune per gli adempimenti di competenza
    NB  per la compilazione vedasi nuove modalità di trasmissione telematica tramite portale regionale STAR, alla pagina SUAP – Sportello Unico Attività Produttive del presente sito.

Tutti gli agriturismi che somministrano alimenti e bevande, devono compilare l’endoprocedimento sanitario/notifica sanitaria – per avvio o modifiche – ; la notifica deve essere corredata dell’attestazione del pagamento all’Az. Usl Area Vasta Sud Est degli oneri sanitari (rivolgersi agli uffici Az. USL di Siena per conoscere gli estremi del conto corrente e l’importo, 0577 536680).

E’ altresì previsto il pagamento dei diritti di istruttoria dovuti all’ az. Usl Area Vasta Sud Est (per maggiori informazioni contattare il n 0577 536680) per l’ apertura dell’attività agrituristica, anche in assenza di somministrazione alimenti e bevande.

Si raccomanda infine di prendere visione della normativa al fine di adempiere a tutti gli obblighi connessi allo svolgimento dell’attività.


AVVERTENZE

Si ricorda che prima dell’inizio dell’attività sono necessari, fra gli altri, i seguenti adempimenti:

  • il titolare o il gestore della struttura dovrà provvedere agli adempimenti afferenti alla comunicazione dei prezzi e servizi e statistica turistica rivolgendosi alla Provincia di competenza;
  • iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente se non iscritti in precedenza;
  • presentazione della SCIA per la prevenzione incendi (eventuale).

Si ricordano, inoltre, gli obblighi di comunicazione degli alloggiati all’Autorità di P.S., previsti dalla vigente normativa.

Si avvertono i titolari delle attività ricettive e degli agriturismi che la Questura di Siena ha indicato alla pagina  Carta dei Servizi http://questure.poliziadistato.it/Siena/articolo-6-539-38382-1.htm tutte le informazioni in materia di oneri previsti dalla normativa di p.s. per l’invio entro 24h delle generalita’ di persone alloggiate presso strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere ex lrt 42/2000 e s.m.i., compresi gli agriturismi e da ultimo anche per i soggetti che affittano “appartamenti privati” per brevi periodi (c.d. “locazioni turistiche”) pur non essendo questi sinora classificabili come “strutture ricettive” vere e proprie.
Per questi ultimi e’ stato elaborato e messo a disposizione un apposito modello da utilizzare per chiedere alla questura l’abilitazione all’invio telematico tramite il sistema “alloggiati web” gestito dal ministero dell’interno.
per le strutture ricettive classificate come tali va invece usato il modello da tempo gia’ presente.

Le strutture debbono pertanto seguire l’iter descritto.


Prodotti utilizzabili per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande in agriturismo.

L’ufficio della Regione Toscana competente in materia di agriturismo ha predisposto un documento di approfondimento – vedasi “decreto 2220 del 07/06/2013 …” e relativo allegato, pubblicati in coda a questa pagina –  per un’ omogenea interpretazione delle disposizioni normative previste dall’articolo 13 della l.r. 30/2003 e smi  “Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande” del regolamento n. 46/R del 2004 e smi, da utilizzare come guida operativa di indirizzo sia da parte degli operatori agrituristici per il reperimento e somministrazione degli alimenti e dei pasti, che da parte del personale predisposto ai controlli.

NB
Il regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche della Toscana” è stato recentemente modificato dal DPGR 29 marzo 2017, n. 14/R

Con tali modifiche la classificazione delle strutture agrituristiche in Toscana viene adeguata alle disposizioni nazionali. E previsto che entro il 31 dicembre 2017 le aziende agricole che già svolgono attività agrituristiche e che offrono il soggiorno con pernottamento possono presentare allo SUAP una dichiarazione di nuova classificazione nel caso in cui il livello di classificazione, individuato sulla base dei requisiti di cui al nuovo sistema, risulti superiore a uno.

Le modifiche al reg. 46/2004 inoltre interessano:

  • l’utilizzo di prodotti per il completamento delle pietanze
  • la macellazione in azienda di pollame e lagomorfi allevati in azienda
  •  la lavorazione delle carni
  • l’ospitalità gratuita per camper presso le aziende agricole
  • il riallineamento atti relativi alle tabelle delle ore lavoro e dei valori della produzione lorda stabilite in relazione alle colture, agli allevamenti e alle attività agrituristiche
  • l’interoperabilità tra piattaforma Artea e piattaforma STAR in materia di DUA/SCIA agrituristica

Ulteriori informazioni e il testo coordinato del regolamento 46/2004 sono disponibili su:

» http://www.regione.toscana.it/imprese/agricoltura/agriturismo

» http://www.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/agriturismo

In particolare si segnala l’articolo » “Speciale classificazione”

Per ulteriori chiarimenti scrivere a ufficioagriturismo@regione.toscana.it


CLASSIFICAZIONE

Iallegato una nota informativa, redatta dall’ufficio agriturismo della Giunta regionale, che può essere utile per fornire informazioni agli imprenditori agrituristici che devono presentare entro il 31/12/2017 la variazione della classificazione a seguito delle modifiche intervenute al Regolamento 46/2004 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”), o che comunque devono presentare autocertificazione per il livello di classificazione in occasione dell’avvio attività agrituristica.

ALLEGATI

Pagina aggiornata il 06/11/2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri