Dichiarazione di nascita

Per i genitori uniti in matrimonio la dichiarazione di nascita può essere resa da:

  • uno dei due genitori o entrambi
  • un loro procuratore speciale
  • medico/ostetrica che ha assistito al parto
  • persona che ha assistito al parto

Per i genitori non uniti in matrimonio la dichiarazione di nascita può essere resa da:

  • la sola madre che intende riconoscere il figlio
  • il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
  • il solo padre se la madre non intende essere nominata

La donna che decide di non essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all’Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, deve riferire la sua scelta all’Assistente Sociale della Clinica Ostetrica. La donna, così facendo, non compie un reato ma, al contrario, tutela il neonato e se stessa.

Nota bene: il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.

Per la denuncia di nascita non sono necessari testimoni.


Quando fare la dichiarazione
La dichiarazione di nascita  deve essere fatta:

  • entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza dei genitori
  • entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

Nota bene: se la dichiarazione è fatta oltre  dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; della tardiva dichiarazione viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica.


Attribuzione del nome del neonato
Può essere attribuito un solo nome, che deve corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato per intero nelle certificazioni di stato civile, di anagrafe e nei documenti del bambino.

Al minore straniero puo’ essere attribuito il cognome ad esso spettante secondo la Legge del Suo Paese d’origine su dichiarazione resa dal genitore al momento della dichiarazione di nascita.


Sedi dove poter fare la dichiarazione

  • Direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuta il parto
  • Comune dove è avvenuto il parto
  • Comune di residenza dei genitori
  • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune, in questo caso l’iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre.

Documentazione necessaria

  • attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
  • documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d’identità) del dichiarante
  • per i genitori stranieri, non titolari di carta d’identità, passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore

Costi
Nessuno

Pagina aggiornata il 02/11/2023

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