I CITTADINI BRITANNI E LA BREXIT

Il 31 gennaio 2020 si è conclusa la procedura relativa alla “Brexit”, con l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Questo accordo apre un periodo transitorio previsto, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2020.

Durante questa transizione le parti dovranno concordare il futuro accordo definitivo, mentre nel frattempo le norme dell’Unione Europea in materia di libera circolazione e di coordinamento della sicurezza sociale continueranno quindi ad applicarsi anche ai cittadini britannici in Italia.

Ai cittadini britannici (e ai loro familiari) si continuano quindi ad applicare fino al 31 dicembre 2020  le previsioni relative al soggiorno e all’iscrizione anagrafica proprie dei cittadini comunitari (Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e s.m.i.).

L’iscrizione all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2020 e le disposizioni dell’Accordo di recesso consentiranno quindi ai cittadini britannici in Italia di godere dei diritti previsti da tale accordo (parte II), dopo che sarà concluso il periodo di transizione, quando invece per chi non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione si applicheranno le previsioni dell’eventuale futuro accordo.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020, ha specificato che vi sono due ipotesi possibili per chi risiede già o risiederà prima di fine anno nel nostro paese:

  1. Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020: i cittadini interessati potranno recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e chiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica;
  2. Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020: entro la fine del periodo di transizione previsto dall’Accordo (quindi il 31 dicembre 2020), i cittadini britannici ed i propri familiari potranno dichiarare l’iscrizione in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 1228/1954 e D.P.R. 223/1989) e del D.Lgs. 30/2007, esattamente come avvenuto finora. A seguito dell’iscrizione gli stessi potranno richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica.

Per la richiesta è necessario presentare:

– apposita richiesta, in marca da bollo, di rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica;

– una ulteriore marca da bollo e gli eventuali diritti di segreteria, per l’attestazione.

Anche i familiari non comunitari dei cittadini britannici devono ottenere l’Attestazione di Iscrizione Anagrafica. Questi devono altresì:

  • se residenti prima del 31 gennaio 2020: continuare a utilizzare la carta di soggiorno come familiare di cittadino comunitario, emessa dalla Questura, sino alla naturale scadenza (o entro il 3 agosto 2023, se quest’ultima data è anteriore), data in cui dovranno comunque ottenere un nuovo titolo di soggiorno;
  • se residenti dopo il 31 gennaio 2020: ottenere un titolo di soggiorno emesso dalla Questura con riferimento all’Accordo di recesso.

I cittadini britannici continueranno a poter maturare il diritto al soggiorno permanente, potendo pertanto richiedere il relativo attestato di soggiorno permanente, qualora presentino i requisiti previsti dal D.Lgs. 30/2007 entro o dopo il periodo di transizione.

I diritti acquisiti dai cittadini britannici prima della conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020) resteranno protetti da quanto previsto dall’Accordo di Recesso fino a quando il cittadino resterà legalmente residente in Italia.

Pagina aggiornata il 02/11/2023

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