» SUAP – approfondimenti e modulistica
L’attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.
Costituiscono attività commerciale:
- il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
- la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- il commercio su aree pubbliche;
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- la distribuzione dei carburanti;
- le forme speciali di commercio al dettaglio;
- l’attività fieristico-espositiva.
L’esercizio dell’attività è disciplinato dalla seguente normativa (i testi di legge sono reperibili in rete, la normativa regionale è disponibile sul sito della Regione Toscana):
- Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 c.d. “Codice del Commercio”;
- Regolamento Regionale attuativo del codice del commercio, DPGR 23/R/2020;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.” ( c.d. Direttiva Bolkestein).
Per quanto attiene la parte igienico sanitaria vanno inoltre rispettate le prescrizioni previste da:
- Regolamento di igiene comunale (in allegato);
- Regolamento CE n. 852/2004;
- Regolamento Regionale DPGR 40/R/2006 di attuazione del Reg. CE 852/04 in materia di igiene degli alimenti (e successive modifiche)
» Ordinanza comunale sugli orari delle attività commerciali
COMMERCIO IN SEDE FISSA
L’esercizio dell’attività di commercio in sede fissa è attualmente disciplinato dalla Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 e dal regolamento attuativo della Regione Toscana DPGR n. 23/R/2020.
Il commercio all’ingrosso e al dettaglio può essere esercitato per i settori merceologici alimentare e/o non alimentare.
Se l’attività appartiene al settore alimentare, per quanto attiene la parte igienico sanitaria vanno rispettate le prescrizioni previste da:
- Regolamento di Igiene Comunale;
- Regolamento CE n. 852/2004 in materia di igiene degli alimenti ;
- Regolamento Regionale DPGR 40/R/2006 di attuazione del Reg. CE 852/04 (e successive modifiche)
Dunque, contestualmente alla segnalazione di inizio, o di modifica dell’attività, va presentata la relativa notifica sanitaria, ai sensi della citata normativa.
Per l’esercizio dell’attività è necessario, inoltre, il possesso dei requisiti di onorabilità e, nel caso del commercio alimentare, il possesso di quelli professionali.
II locali utilizzati per l’attività in questione devono:
- possedere i requisiti previsti dalle norme in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali
- rispettare, nel caso di commercio alimentare, la normativa vigente in materia di igiene degli alimenti
SOMMINISTRAZIONE
Somministrazione di alimenti e bevande
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 della Costituzione.
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è attualmente disciplinato da:
- Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62;
- Regolamentazione specifica comunale, diretta al contemperamento dell’interesse dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio (vedasi allegati in questa pagina):
- Regolamento Comunale di programmazione dei requisiti previsti per gli esercizi di somministrazione, approvato con delibera consiliare n. 35/2008;
- Delibera G.M. 33/2009 relativa alla sospensione dell’efficacia del requisito di cui al punto n. 7 dell’Allegato B.
Per quanto attiene la parte igienico sanitaria vanno inoltre rispettate le prescrizioni previste dal: - Regolamento di igiene comunale;
- Regolamento CE n. 852/2004;
- Regolamento Regionale DPGR 40/R/2006 di attuazione del Reg. CE 852/04 in materia di igiene degli alimenti (e successive modifiche)
ALLEGATI
» SUAP – approfondimenti e modulistica
Pagina aggiornata il 06/11/2023